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Il Regolamento (UE) 2024/982 (di seguito: Regolamento Prüm II) è stato adottato il 5 aprile 2024 dall'Unione Europea. L'obiettivo di questo regolamento è migliorare la cooperazione di Prüm, che facilita il confronto dei profili del DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i Paesi dell'UE. Il regolamento Prüm II prevede ora lo scambio automatico di immagini facciali e di dati dei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati attraverso la creazione di un router, l'accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l'inclusione di Europol nella rete e l'adeguamento del regime di protezione dei dati.
Inoltre, il regolamento Prüm II prevede il confronto automatizzato di immagini facciali e dei dati contenuti nei registri di polizia, la centralizzazione dei flussi di dati mediante l’istituzione di un router, l’accelerazione dello scambio di dati personali dopo una corrispondenza verificata (48 ore), l’inclusione di Europol nella rete e l’adeguamento del regime di protezione dei dati. A causa dell’ampliamento considerevole delle novità introdotte dal regolamento Prüm II, esso non può essere considerato né recepito come sviluppo dell’accordo esistente tra l’UE e la Svizzera relativo alla cooperazione di Prüm (entrato in vigore il 1º marzo 2023). La partecipazione della Svizzera a Prüm II richiede la conclusione di un nuovo accordo con l’UE. Oltre a un nuovo accordo, l’attuazione del regolamento Prüm II a livello federale richiederà adeguamenti della legge sui profili del DNA, del Codice penale svizzero (CP), della legge sull’asilo (LAsi) e della legge federale sugli stranieri e l’integrazione (LEI).
Con la modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 22 marzo 2019, è stato modificato anche l’articolo 2 della legge federale sulla sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni (LSCPT). Il nuovo capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a precisare le categorie di persone obbligate a cooperare, in particolare quelle secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere b, c ed e LSCPT. Ciò avviene nel quadro dell’attuale revisione parziale dell’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT).
Il 1° luglio 2025 è stato introdotto nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) l’obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari di origine animale prodotte con metodi che provocano sofferenze agli animali e senza anestesia. Al contempo il DFI ha emanato un’ordinanza concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, i cui allegati sono ancora vuoti.
In questi elenchi devono essere indicati i Paesi che vietano per legge i metodi di produzione soggetti all’obbligo di dichiarazione. Le derrate alimentari provenienti da tali Paesi sono esenti dall’obbligo di dichiarazione se sono state prodotte conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese. Gli elenchi dei Paesi devono essere redatti entro il periodo transitorio di due anni previsto per l’obbligo di dichiarazione.
Con questo disegno di legge il Consiglio federale adempie al mandato delle Commissioni della politica di sicurezza relativo al divieto di Hezbollah (mozioni 24.4255 dell’11 ottobre 2024 e 24.4263 del 21 ottobre 2024). Si prevede di estendere il divieto di Hamas anche a Hezbollah, alle organizzazioni che succedono a Hezbollah o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni e ai gruppi che operano su mandato o in nome di Hezbollah. Lo scopo è di consentire alle autorità federali e cantonali di agire in modo efficace contro Hezbollah e simili organizzazioni.
A seguito della revisione del diritto successorio entrata in vigore nel 2023, altre richieste di modifica devono essere esaminate in una nuova fase. Queste riguardano aspetti piuttosto tecnici che sono stati ritirati dal precedente progetto di revisione. L’accento sarà posto sulle prescrizioni formali relative ai testamenti e ai contratti successori, sulla collazione delle liberalità e la riduzione delle disposizioni a causa di morte, sulle azioni e sulla procedura in materia successoria e sul diritto all'informazione degli eredi e dei legatari. Anche su questi punti il diritto vigente dovrà essere modernizzato e adeguato alle nuove realtà.
L’ultima revisione importante di diverse ordinanze della legislazione in materia di derrate alimentari è entrata in vigore il 1° fabbraio 2024. In questo ambito vi è una continua necessità di revisione per evitare che si creino ostacoli al commercio nei confronti dell’UE e garantire una protezione uniforme della salute e dagli inganni.
La revisione prevista mira a un’ulteriore armonizzazione globale con il diritto UE. Nell’ambito della presente revisione vengono inoltre attuate la mozione Schneider 23.3408 «Promuovere l'innovazione in Svizzera, sottoponendo a test e autorizzando nuovi tipi di derrate alimentari».
Il progetto mira a riformare le basi giuridiche del Ministero pubblico della Confederazione e della sua vigilanza in attuazione delle mozioni 21.3970 e 21.3972 delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale («Riforma della giurisdizione federale e della sua vigilanza»). Inoltre, le norme relative alla giurisdizione federale saranno riviste in modo selettivo.
Con questo progetto concernente la modifica dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo; rinuncia alla consegna obbligatoria del conto annuale in determinati casi) e dell’ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (rinuncia alla consegna obbligatoria del conto annuale in determinati casi), il DFF attua il mandato conferitogli dal Consiglio federale il 26 novembre 2025 di ridurre l’onere amministrativo delle imprese e di rafforzare la competitività dell’economia svizzera.
Con questo progetto concernente la modifica della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (possibilità di allestire il rendiconto IVA annuale indipendentemente dalla cifra d’affari) e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (nuova disposizione derogatoria concernente la tassa d’emissione in caso di risanamenti, in sostituzione della richiesta di condono o di dilazione), il DFF attua il mandato conferitogli dal Consiglio federale il 26 novembre 2025 di ridurre l’onere amministrativo delle imprese e rafforzare la competitività dell’economia svizzera.
La revisione mira ad attuare la richiesta della mozione 21.4183 (Minder, Nessun cambiamento di nome per persone contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria). In questo contesto, verranno anche esaminate delle questioni fondamentali relative al cambiamento del nome, come la competenza, la procedura e i costi.
Con questo progetto, il Consiglio federale intende obbligare le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni a verificare sistematicamente l'autenticità dei documenti d'identità degli stranieri e la loro corrispondenza con la persona.
Questa ordinanza conterrà le disposizioni esecutive della legge federale sulla verifica degli investimenti esteri. Essa preciserà in particolare l'obbligo di approvazione e la procedura di approvazione, e disciplinerà la protezione dei dati e gli emolumenti.
Le disposizioni vigenti della legge sugli agenti terapeutici devono essere modificate, in particolare per quanto concerne il nuovo disciplinamento della vendita per corrispondenza di medicamenti, l’implementazione di misure volte a ovviare alle difficoltà di approvvigionamento, l’armonizzazione delle competenze dei chiropratici con la legge sulle professioni mediche, la dispensazione di medicamenti sfusi e l’introduzione di una tassa di sorveglianza per i dispositivi medici.
Con la revisione parziale della LOTC vengono rafforzati gli strumenti esistenti per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. La LOTC è completata da nuovi strumenti per rispondere alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. È inoltre sostenuta l'attuazione degli elementi istituzionali contenuti nel pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE». Infine, viene garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), anch’essa attualmente in fase di revisione parziale.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
Il centro nazionale d’informazione tossicologica, Tox Info Suisse, fornisce servizi importanti a privati e professionisti in caso di avvelenamento. Tuttavia, il finanziamento del centro d’informazione non è sufficientemente regolamentato. L’attuale legge sui prodotti chimici prevede la designazione e il finanziamento di un centro di informazione da parte della Confederazione.
Essa dovrebbe essere modificata in modo tale che i produttori di prodotti chimici o le rispettive associazioni di settore siano obbligati a gestire e finanziare un centro d’informazioni centrale. Un obbligo analogo dovrebbe essere imposto anche ai titolari di autorizzazioni di immissione in commercio di medicamenti e sancito nella legge sugli agenti terapeutici. Il settore pubblico dovrebbe continuare a sostenere finanziariamente il centro d’informazioni.
Nell’ambito della revisione della legislazione sui dispositivi medici, nel marzo 2019 il Parlamento ha deciso di estendere il principio di integrità ai dispositivi medici. L’articolo 55 LATer riveduto entrerà in vigore insieme all’OITAT parzialmente riveduta.
Con la presente modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) si intende garantire la divulgazione e la prevenzione di potenziali conflitti di interesse dei consulenti in materia di voto. A tal fine, le società anonime sono tenute, nell’ambito dei loro obblighi informativi e di comunicazione esistenti e prima dell’assemblea generale, a divulgare eventuali conflitti di interesse da parte della società o dei consulenti in materia di voto. Ciò aumenta la trasparenza e va a beneficio degli azionisti, poiché consente loro di esercitare i propri diritti di voto in occasione dell’assemblea generale su una base decisionale più fondata.
Il 20 giugno 2025 il Parlamento ha adottato la legge sui compiti dell’UDSC (LUDSC) e la legge sui tributi doganali (LTDo). Lo scopo del progetto legislativo è quello di incrementare l’efficienza dei processi al confine e di armonizzare i compiti di sicurezza ed esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mediante la creazione di basi legali per digitalizzare nonché per semplificare e uniformare l’esecuzione degli atti normativi tributari ed extratributari. I compiti dell’UDSC e la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni restano invariati.
In una seconda fase il Consiglio federale, sulla base delle nuove o adeguate basi legali, emana o rivede le ordinanze d’esecuzione. L’emanazione e la revisione delle disposizioni delle ordinanze perseguono e concretizzano gli obiettivi alla base della legislazione quadro. Il progetto comprende le seguenti ordinanze del Consiglio federale: • ordinanza sui compiti dell’UDSC (nuova ordinanza quadro) inclusi gli allegati: o ordinanza sull’IVA (OIVA; RS 641.201), o ordinanza sul CO2 (RS 641.711), o ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), o ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311); • ordinanza sui tributi doganali (nuova ordinanza); • ordinanze tributarie (modificate): o ordinanza sull’imposizione della birra (OIBir; RS 641.411.1), o ordinanza sull’imposizione del tabacco (OImT; RS 641.311), o ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli (OIAut; RS 641.511), o ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), o ordinanza sull’alcol (OAlc; RS 680.11).
L'accordo contiene disposizioni importanti volte ad agevolare il commercio digitale tra gli Stati EFTA e Singapore.
Nel corso della sessione estiva, il 20 giugno 2025 il Parlamento ha stabilito, con la revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), una base legale per la riserva termica e una riserva di consumo. Le relative disposizioni d’esecuzione sono sancite nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) nonché nelle modifiche di altri atti normativi dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), dell’ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01) nonché dell’ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE; RS 531.35).
L’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) è modificata in seguito alla mozione 11.3811 Darbellay «Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni».
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) avvia una procedura di partecipazione in merito alla revisione dell’ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn), dell’ordinanza sull’energia (OEn), dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE), dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2), dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) e dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN).
Con questo progetto, il Consiglio federale intende attuare l’inasprimento della Lex Koller, deciso in occasione del rifiuto dell'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», che riguarda l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa, di abitazioni principali da parte di cittadini di Stati terzi, di quote di società immobiliari quotate in una borsa valori svizzera, di partecipazioni a fondi immobiliari o azioni di SICAV immobiliari regolarmente negoziate sul mercato, e di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in apparthotel. Contemporaneamente deve essere attuata la mozione Schmid 22.4413, che chiede di consentire agli alberghi in mano estera, di acquistare e costruire alloggi per il personale.
Modifiche alle ordinanze a seguito della revisione parziale della LCart.